puntodelibere - Quesiti e risposte n. 11

QUESITI E RISPOSTE

torna al form web 


n. 11 - 13 aprile 2018

CATEGORIA 2 - COME VA COMUNICATA L'ASSENZA (FORMALE, TELEFONATA, MAIL O SMS)?
D. Le dichiarazioni di assenza a una riunione devo essere scritte o possono essere accettate anche verbalmente? Oppure basta una mail o anche un sms?

R. La risposta a questo quesito insiste nella natura e nelle competenze del segretario verbalizzante come pubblico ufficiale. L'art. 2700 cc ha statuito che "L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". Di conseguenza, anche le dichiarazioni orali (com'è, del resto, la dichiarazione di voto), fanno piena prova se verbalizzate dal Segretario.
Infatti, ci ricorda la Cassazione penale che "Deve  ritenersi atto pubblico ogni scritto di natura documentale redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni [...] anche gli atti meramente interni, cioè quegli atti formati dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni al fine di documentare fatti inerenti all’attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative alle quali egli è addetto"  (Cassazione penale, sez. V, 25 settembre 1980).
Questa sentenza ha quasi quarant'anni, ma è la "madre" di molte altre pronunce conformi e simmetriche. Per prova di cura del dettaglio, da ultimo ed ex multis, segnaliamo anche la Cassazione penale, V, 20 gennaio 2017, n. 2714: "In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. Ne consegue che la natura di atto pubblico di fede privilegiato necessita del concorso di un duplice requisito: a) la provenienza da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della p.a. ad attribuire all'atto pubblica fede; b) l'attestazione del p.u. di verità circa i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e della formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione" - https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iii/art476.html.
Di conseguenza, qualora il Segretario riceva una mail da un account noto o un sms da un cellulare di cui sia indubbia la provenienza, o anche una semplice telefonata, la verbalizzazione di un'assenza fa piena prova.
Semmai affronteremo prossimamente le tipologie di assenza per cui la giustificazione si intende estesa (anno sabbatico, missione prolungata all'estero, malattia, gravidanza, etc.). 
Regola salvavita di puntodelibere
: in caso di conflitti, anche potenziali, o di possibili dubbi procedurali, è preferibile chiedere una mail o un sms di conferma. 

torna al Sommario