puntodelibere - Quesiti e risposte n. 26

QUESITI E RISPOSTE

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n. 26 - 7 settembre 2018

Categoria 5 - ENTRO QUALE TERMINE SI REGISTRANO LE DELIBERAZIONI E I VERBALI?

D. Effettuata l’adunanza di un Organo Collegiale di Ateneo, 1) c’è un termine entro il quale repertoriare le delibere? 2) c’e’ un termine entro il quale repertoriare il verbale? oppure possiamo fare come vogliamo entro il termine massimo della seduta successiva?

R. I singoli regolamenti degli Atenei e degli Enti pubblici di ricerca, di norma, disciplinano i termini per la registrazione degli atti degli organi collegiali. Seguendo i principi generali dell'azione amministrativa, il verbale deve essere necessariamente registrato subito dopo la presa d'atto e la sottoscrizione da parte del Segretario verbalizzate e la firma del Presidente del Collegio. Contestualmente, deve avvenire anche la registrazione delle deliberazioni in esso contenute. Da un punto di vista tecnico si tratta di una "repertoriazione", dal momento che i verbali e le deliberazioni costituiscono due serie distinte.

Risulta necessario dire anche che i termini non sono perentori, ma ordinatori. Pur in assenza di sanzioni specifiche, la mancata registrazione tempestiva viola sostanzialmente il principio della temporaneità, corollario della buona amministrazione, che ne fa discendere quale principio generale il necessario rispetto della corretta individuazione temporale di quanto attestato in atti.

Eccezionalmente, infatti, è possibile derogare a questo principio di base, che trae scaturigine principalmente dal dovere di trasparenza amministrativa, registrando le deliberazioni e i verbali in maniera non tempestiva.
Per le università e per gli enti pubblici di ricerca non sussiste un obbligo di pubblicazione (tema su cui puntodelibere avrà modo di ritornare). Invece, per gli enti locali era previsto un termine per la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo (artt. 3 e 21 L. 530/1947), inerente alla fase integrativa dell'efficacia, che prevedeva ovviamente la registrazione. Di contro, la giurisprudenza - ormai consolidata - ha riconosciuto tale carattere come ordinatorio, ritenendo che l'omessa pubblicazione rilevasse come mera irregolarità sanabile da parte dell'amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, n. 279/1960), ma si veda da ultimo  il quesito del Ministero dell'Interno.
 
In ogni caso, anche se non sussiste l’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, comunque la questione in esame si colloca nella prospettiva della total disclosure caldeggiata dal FOIA.

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