puntodelibere - Quesiti e risposte n. 31

QUESITI E RISPOSTE

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n. 31 - 12 ottobre 2018

Categoria 2 - IL SEGRETARIO PUÒ ESSERE ELETTO COME RAPPRESENTANTE DEL PTA?

D. Può un segretario amministrativo essere eletto tra i rappresentanti del personale tecnico in Consiglio di Dipartimento?

R. Sotto il profilo strettamente giuridico, a meno di qualche previsione statutaria o regolamentare contraria, non sussiste alcuna incompatibilità - o altra causa legittima - per la quale negare l'elettorato passivo come rappresentante nel Consiglio di Dipartimento a un Segretario amministrativo di dipartimento o, come correttamente afferma il Coordinamento RAU, a un "Responsabile amministrativo-gestionale delle strutture universitarie".

Per giungere a questa conclusione, risulta necessario ripercorrere le tappe e avviare la ricostruzione giuridica del ruolo del segretario verbalizzante. Facciamo, dunque, un passo indietro e ricaviamo alcune analogie con le collegialità amministrative degli enti locali.

Nel 1997 il ministro Bassanini introdusse una modifica lessicale sostanziale alla figura del segretario comunale. Quest'ultimo, nella precedente versione della norma, "partecipava" alla sedute del Consiglio e della Giunta comunale. Ora il segretario partecipa ma con funzioni di "assistenza", come previsto dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, poi confermata nell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
Non si tratta di una questione di scarso rilievo. Abbiamo già affrontato il tema nel Quesito n. 26 del 7 settembre 2018 a proposito della nozione di "voto consultivo" per il Senato (mentre prima il segretario come Direttore amministrativo aveva diritto di voto in Consiglio di amministrazione). Infatti, il ruolo del segretario amministrativo coincide in re ipsa con quello del segretario verbalizzante. Con tale ruolo assiste alle sedute del Consiglio di Dipartimento con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (sul punto, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. lav., 15 maggio 2012, n. 7510).
 
Non si tratta, dunque, di una funzione di poco conto, ma di assistenza giuridico-amministrativa rispetto alle questioni di diritto sostanziale, procedimentale e procedurale di competenza dell'organo collegiale della struttura didattica, di ricerca e di servizio nella quale lavora. Nel caso in commento, il segretario amministrativo eletto come rappresentante del personale tecnico amministrativo svolgerebbe tale funzione per sé, la qual cosa confligge in modo palese con le ragioni di opportunità.
 
Il caso può accadere nei dipartimenti piccoli e medio piccoli. È, dunque, sempre opportuno (non previsto dall'ordinamento, ma dal buon senso e dai principi di buon andamento e di buona amministrazione) che il segretario amministrativo abbia un vicario o un sostituto designato con il ruolo di segretario verbalizzante, anche al fine di garantire l'indipendenza decisionale e prevenire ogni conflitto di interesse - anche potenziale - sempre censurabile. Si pensi, ad esempio, alle deliberazioni che egli stesso sigla per la regolarità tecnico-amministrativa e sulle quali sarà chiamato a esprimere il proprio voto. Da ultimo, l'individuazione del sostituto deve essere prevista per tutto il tempo in cui parteciperà al Consiglio di Dipartimento in maniera attiva, cioè con diritto di voto.

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