puntodelibere - Quesiti e risposte n. 1

QUESITI E RISPOSTE

torna al form web 


n. 1 - 26 gennaio 2018

Categoria 5 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI UN COLLEGIO IN DIVERSA COMPOSIZIONE

D. Di recente è cambiato il Direttore di Dipartimento, il Segretario e qualche professore (uno è andato in pensione, un'altra ha mutato afferenza). Gli assenti all'ultima seduta si rifiutano di approvare il verbale o dichiarano di astenersi. La procedura è corretta, possono farlo o altro?

R. Torneremo a breve su questo tema in un approfondimento specifico, in quanto la questione merita ulteriori rilievi. In sintesi, il verbale non è soggetto ad "approvazione", ma a "presa d'atto". Infatti, mentre la deliberazione è un atto collegiale, il verbale è un atto monocratico. In sostanza, non si approva, ma se ne prende atto, controllando la fedeltà della sintesi proposta dal segretario che lo sottoscrive in qualità di unico autore, mentre il presidente, a nome del collegio, lo controfirma per presa d'atto.
L'astensione in caso di assenza è uno dei comportamenti più classici, ma sbagliati. Il verbale, infatti, non è ascrivibile alla categoria degli atti collegiali (Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 344), ma è atto monocratico del pubblico ufficiale che, con le dovute garanzie legali, attesta la volontà collegiale e quanto accaduto come terza parte fidata. Quindi, anche gli assenti alla seduta precedente, ma che presenziano a quella in cui se ne prende atto, non devono astenersi (in quanto non sussiste una votazione), ma semplicemente un'azione ricognitiva di quanto accaduto nella seduta precedente come descritto nel verbale.
In alcuni Atenei ed Enti di ricerca si procede con "letto, approvato e sottoscritto seduta stante". Attenzione, che ciò avviene di norma nella totale inconsapevolezza di un eventuale falso ideologico. Si sottoscrive un verbale già prodotto e confezionato. La regola, invece, è l'asincronia tra seduta e verbale, venendo quest'ultimo redatto nei giorni seguenti alla seduta.
Nell'approfondimento, metteremo in luce i rischi concreti: mentre la deliberazione è impugnabile, il verbale è querelabile (tipicamente per falso). Si tratta di due profili profondamente differenti, che affronteremo in "puntodelibere".