puntodelibere - Quesiti e risposte n. 29

QUESITI E RISPOSTE

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n. 29 - 28 settembre 2018

Categoria 2 - QUAL È LA COMPOSIZIONE DELL'ELETTORATO ATTIVO NELLE STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO?

D. In occasione della elezione del Presidente del consiglio di corso di studio da chi è composto l'elettorato attivo se il regolamento recita: «L’elettorato attivo è riservato ai docenti che afferiscono al corso, ai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio del corso di studio e al rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto dalla rispettiva categoria?». È da intendersi che sono esclusi i docenti non di ruolo a cui sono stati affidati insegnamenti (es. personale TA, personale dell'azienda ospedaliera, esperti di comprovata esperienza, contrattisti esterni)? E i professori che hanno dei corsi mutuati possono votare od essere votati nel corso di studio in cui hanno una mutuazione?

R. Per la risposta a queste due domande è necessario analizzare le principali fonti giuridiche di riferimento, prime fra tutte lo Statuto di autonomia o il Regolamento generale, dopo un'analisi di quanto previsto dal titolo IV del DPR 382/1980.

Nelle disposizioni normative relative all’individuazione delle categorie di soggetti legittimati all’elettorato attivo solitamente sono previsti anche un rappresentante (o più) dei professori a contratto (quali sono anche i clinici delle strutture sanitarie convenzionate) e parimenti dicasi per il personale tecnico amministrativo.

Per i contrattisti, l'elezione deve ripetersi ogni anno, intendendosi anno accademico, considerata l’annualità temporale legata al contratto di insegnamento, mentre la durata in carica del personale strutturato è stabilita volta per volta dalle previsioni statutarie o regolamentari centrali, non di rado ampliate e integrate nelle previsioni regolamentari interne della singola struttura didattica, di ricerca e di servizio.

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