puntodelibere - Quesiti e risposte n. 15

QUESITI E RISPOSTE

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n. 15 - 11 maggio 2018

Categoria 1 - L'ORDINE DEL GIORNO: CATALOGO O PER PUNTI?

D. Le nostre convocazioni hanno l'ordine del giorno sempre uguale nei punti, che cambiano soltanto per le delibere prese, ma i punti restano sempre quelli. Un comportamento del genere è corretto?
 

R. Prima di tutto conviene ribadire che l'ordine del giorno costituisce un requisito di legittimità della deliberazione di un organo collegiale, attraverso la presenza imprescindibile nell'avviso di convocazione. Serve, pertanto, una formale comunicazione dell'ordine del giorno recante l'indicazione puntuale delle proposte di deliberazione, dal momento che la semplice convocazione non rende legittima l'adunanza.
Il quesito in commento pare postulare una trasmissione ai consiglieri di un canovaccio o, più correttamente, di un catalogo di ordine del giorno (ad es., didattica, ricerca, conto terzi, autorizzazioni didattica fuori sede, etc.).

Ciò non risulta sufficiente. 
Ormai, per giurisprudenza consolidata, l'ordine del giorno non può essere vago. Ciò anche al fine di permettere ai componenti del collegio di avere piena contezza dei temi in discussione, tanto che «È illegittima la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di un ente pubblico, qualora nell’avviso di convocazione manchi l’indicazione degli argomenti che dovranno essere trattati, espressa in termini tali da poter dare ai membri del collegio la possibilità di individuare con assoluta certezza l’oggetto che dovrà essere discusso» (Consiglio di Stato, 13 aprile 1962, n. 117 ). Successivamente, si è espresso in maniera conforme il TAR Puglia, Lecce, 7 luglio 1979, n. 175: «Ai fini della validità della convocazione di un organo collegiale, è necessario che l'ordine del giorno individui gli argomenti da trattare in modo tale che i membri del Collegio abbiano la possibilità di valutare l'importanza della seduta e il contenuto dei problemi da risolvere».

Ciò significa, nel concreto, l'impossibilità di deliberare nella voce "Comunicazioni" o nella sempre-da-evitare voce "Varie ed eventuali" (al riguardo, vedasi quanto risposto al Quesito n. 6 del 2 marzo 2018).
Sempre negli anni Sessanta del secolo scorso, la giurisprudenza è arrivata a statuire che «Nella specificazione dell’ordine del giorno […] non deve essere usata né una formulazione così vaga da non permettere di comprendere quali problemi dovranno essere trattati, né una terminologia volutamente ambigua» (Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 1964, n. 1564).

In conclusione, l'avviso di convocazione serve a mettere i consiglieri «nelle condizioni di intervenire adeguatamente preparati e, al limite, possano scientemente decidere se partecipare o no alle singole sedute» (TAR Lazio sez. I, 25 agosto 1982, n. 800).
Si tratta, in definitiva, dell'applicazione dei principio di buona amministrazione e delle più elementari regole della trasparenza amministrativa. 

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