puntodelibere - Quesiti e risposte n. 17

QUESITI E RISPOSTE

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n. 17 - 1° giugno 2018

Categoria 2 - SE UN SEGGIO È VACANTE, SU QUALE NUMERO DEVE ESSERE CALCOLATO IL QUORUM STRUTTURALE?

D. Su quale numero totale deve esser stabilito il quorum nel caso una carica dei componenti del CdA è vacante?
Es. Il CdA è composto da 10 componenti (uno è vacante) quindi sono convocabili solo 9. Nel caso in cui il totale sia da calcolare sui convocabili (quindi 9 uno in meno), la formula iniziale dell’Atto deliberativo deve riportare quale numero totale dei suoi componenti. …”il consiglio … riunito a …in data…. alla presenza di n. 9 (tutti i convocabili presenti) …su un totale di n.? (9 o 10)”?
 

R. A differenze dei collegi perfetti, quelli amministrativi possono legittimamente funzionare con un quorum strutturale inferiore al plenum del collegio in relazione alla peculiarità della disciplina da dettare (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3363). Questa peculiarità è, tra l’altro, ben nota al mondo universitario, dal momento che, in ragione dei temi, il quorum strutturale varia. Ad es., sulle materie inerenti ai professori ordinari, il quorum è riferito solo a quest’ultimi, dal momento che ricercatori e professori associati non possono partecipare alla discussione e alla votazione.
Inoltre, un particolare quorum strutturale, influente sulla validità della seduta dell'organo collegiale, deve essere stabilito testualmente dalla norma ove, in mancanza, vige la regola della presenza della maggioranza assoluta dei componenti del collegio (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 marzo 1993, n. 238).
Per quanto concerne l’evenienza che l’incompleta composizione dell’organo collegiale comporti, nelle more della sostituzione, l’impossibilità di deliberare validamente, si rileva che l’indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto è impostato sul principio per cui la completezza dell’organo collegiale è indispensabile ai fini della sua operatività soltanto all’atto della costituzione originaria.
La giurisprudenza in parola motiva, invero, tale soluzione con l’esigenza di impedire la paralisi dell'organo, privilegiando l'efficienza rispetto alla rappresentatività, ferma restando la necessità di un doveroso e sollecito ripristino del plenum dei componenti.
Se, dunque, in prosieguo di tempo, qualcuno dei componenti venisse a mancare, deve ritenersi che il collegio possa continuare legittimamente a svolgere le sue funzioni, nelle more della reintegrazione del plenum, purché - ovviamente - sussista il quorum strutturale (Consiglio di Stato, sez. V, 8 luglio 1977, n. 767).
Questo significa, per restare al quesito, che il quorum strutturale per il corretto funzionamento dell’organo deve continuare a essere calcolato su 10 componenti legittimati e non sui 9 convocabili. Di conseguenza, il quorum corrisponde a n. 6 membri e non a n. 5 (come accadrebbe nell’ipotesi di computo su 9 componenti). La ratio è insita nel porre un argine all'eventuale indolenza nell'integrazione di un componente del collegio, che deve comunque ritrovare il plenum in tempi rapidi.
In punto di verbalizzazione occorrerebbe evidenziare la situazione peculiare, vale a dire i) dar atto che l’organo è composto da 10 componenti; ii) allo stato un seggio è vacante per i motivi specificati (ad es., dimissioni, etc.): iii) i componenti convocabili sono 9.  

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