puntodelibere - Quesiti e risposte n. 21

QUESITI E RISPOSTE

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n. 21 - 29 giugno 2018

Categoria 5 - CHI FIRMA LA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA?


D.
La relazione accompagnatoria della proposta di delibera è solitamente firmata dal Responsabile del Procedimento (ad es. Capo Divisione). In sua assenza firma il diretto superiore (capo Area). Il nome di colui che è assente va omesso o può comunque rimanere anche se non firma perché assente? Ci sono diverse linee di pensiero e quindi chiediamo che cosa prevede la giurisprudenza e la consuetudine..

R. La relazione accompagnatoria è molto in uso nelle università e negli enti di ricerca. Presenta, tuttavia, molti limiti. Il primo inerisce all'allungamento consequenziale del verbale; il secondo alla modalità redazionale, più adatta a un racconto, ma impropria per i provvedimenti amministrativi. Molti Atenei, infatti, iniziano la verbalizzazione con "Il Rettore Presidente espone al Senato accademico la seguente relazione... eqs.". Infine, è uno spreco di tempo.

Consigliamo caldamente, pertanto, di eliminare la relazione accompagnatoria e di predisporre una proposta di deliberazione completa di tutti gli elementi previsti dall'ordinamento.
In realtà la finalità della relazione è quella di esplicare l’aspetto circostanziale del provvedimento in maniera tale da definire l’ambito applicativo e rafforzarne il corredo motivazionale. In sintesi, la relazione può essere contenuta senza particolari problemi nell'esposizione delle circostanze di fatto e nei presupposti giuridici sottesi alla decisione, cioè dei fatti permissivi o costitutivi assunti alla base dell’adozione di un determinato provvedimento (come limpidamente previsto dall'art. 3 della legge 241/1990). E, soprattutto, la relazione non può far parte della deliberazione, ma esclusivamente del verbale, come parte narrativa prodromica alla formazione della volontà.

Venendo al quesito, la risposta è semplice e, ancora una volta, in armonia con la legge 241/1990, segnatamente all'art. 6: firma il responsabile del procedimento amministrativo. In sua assenza o impedimento, può firmare anche il proprio superiore oppure un altro collaboratore. La norma, infatti, non prevede alcuna categoria per la qualifica di RPA. L'importante è non agire attraverso una finzione, cioè facendo figurare come RPA un funzionario o un dirigente assente o che non ha predisposta la bozza di deliberazione. Ovviamente, la proposta può essere anche di qualche settimana antecedente all'adunanza del collegio. La proposta, dunque, è asincrona rispetto alla deliberazione. Fondamentale è che chi ne ha la responsabilità istruttoria sia correttamente e giuridicamente evidenziato.

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