puntodelibere - Quesiti e risposte n. 33
QUESITI E RISPOSTE
n. 33 - 26 ottobre 2018
Categoria 2 - È LEGITTIMA L'ADUNANZA TELEMATICA?
D. In caso di assenza programmata, possiamo prevedere un collegamento Skype?
R. La questione è stata parzialmente già trattata nel Quesito n. 32, ricostruendo la soluzione dall'etimologia del termine adunanza per cui l’organo si comporta come fosse un corpo unico. Infatti, come abbiamo visto, "ad + unum" significa proprio radunare, nell'accezione di essere una sola voce. Conseguentemente, la deliberazione rappresenta l’espressione della volontà formatasi simultaneamente e in maniera sincrona in seno all'organo.
Non esiste nel nostro ordinamento giuridico un divieto generale alle adunanze telematiche dei collegi amministrativi. Anzi, in considerazione del progressivo aumento dell’utilizzo dell'ICT, nelle amministrazioni pubbliche tale modalità potrebbe essere anche agevole ed efficiente. Tuttavia, in via ermeneutica e partendo dai principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali, occorre tenere fermo il concetto per cui, affinché un organo possa legittimamente deliberare, deve sussistere l'unitarietà nelle tre dimensioni contestuali di tempo, di luogo (sia pure inteso, in questo caso, come ambiente virtuale) e di azione.
Ciò premesso - e con l’obiettivo di agevolare l’espressione della volontà di un organo - è possibile, mediante adeguata regolamentazione, disciplinare puntualmente lo svolgimento di adunanze in modalità telematica. In assenza di disciplina specifica di secondo livello, il giudice amministrativo potrebbe, infatti, dichiarare l’illegittimità di un’adunanza telematica, essendo la stessa svoltasi in deroga ai principi generali di cui in premessa.
Una base di regolazione da prendere in esame per questa delicata disciplina è rappresentata dal Regolamento delle riunioni in modalità telematica dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. L’Ateneo (e altri ancora) ha scelto di definire una regolamentazione limitata alle riunioni degli organi collegiali delle strutture didattiche e di ricerca, ad esclusione del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Consiglio Studentesco. Quindi, è stata adottata una soluzione cautelativa, escludendo categoricamente la possibilità che gli organi collegiali centrali (oltre al Consiglio degli studenti) possano riunirsi in modalità telematica. Invece, per il Piemonte Orientale la seduta telematica è ammessa per il Consiglio di amministrazione (ma in una modalità esclusiva), ma non per il Senato accademico e per il Consiglio di Dipartimento. Da queste due regolamentazioni, peraltro scritte con cura, risulta un quadro eterogeneo che probabilmente gioverebbe ricondurre a una normalizzazione universitaria e degli enti pubblici di ricerca.
È tuttavia opportuno rilevare un’unica perplessità in merito alla disciplina contenuta in alcuni regolamenti, nei quali è prevista la possibilità di modalità di adunanza non simultanea per la trattazione di determinate materie. Essa, infatti, sembra porsi in contrasto con i principi generali già rappresentati e confermati dalla giurisprudenza amministrativa. Inoltre, l'eccesso di burocrazia, in virtù della quale si chiede al consigliere di inviare, unitamente alle motivate argomentazioni, anche un documento di identità via email, pare superato dalla normativa europea contenuta nel Regolamento 910/2014/UE, più noto ai lettori di Procedamus come eIDAS, nel caso di account istituzionale o, comunque, scelto dal consigliere come elezione per le comunicazioni ufficiali.
In conclusione, le adunanze telematiche sono possibili in presenza di adeguata e puntuale regolamentazione. Questioni di opportunità, pienamente condivisibili, escludono la possibilità per gli organi collegiali centrali.