puntodelibere - Quesiti e risposte n. 39

QUESITI E RISPOSTE

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n. 39 - 14 dicembre 2018

Categoria 5 - GLI ALLEGATI DI UNA DELIBERAZIONE POSSO ESSERE SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO? 

D. In caso di una richiesta di accesso a una delibera, è possibile darla in visione senza allegati?

R. Gli allegati sono documenti non riportati all'interno del dispositivo, ma materialmente separati e riferiti alla proposta di provvedimento di cui ne costituiscono una parte (regolamenti, capitolati, contratti, tabelle, parametri, ecc.). Per far sì che ne costituiscano parte integrante, gli allegati devono essere espressamente richiamati nel preambolo e/o approvati nel dispositivo del provvedimento. Come abbiamo visto nel Quesito n. 20,  devono essere siglati dal segretario dell’Organo.

L'allegazione può essere fisica (associata al verbale) o logica per relationem (attraverso un richiamo al numero di protocollo/repertorio e alla data di registrazione). Un consiglio salvavita: in caso di allegati poco voluminosi (in carta e in byte) è sempre preferibile l'inserzione nel verbale, anziché un richiamo, soprattutto ai fini della ricerca.

Infine, ovviamente, gli allegati non sono sottratti (fatti salvi i casi peculiari) all'esercizio del diritto di accesso. Anzi, la giurisprudenza in materia è consolidata e ha statuito che «È illegittimo il diniego di accesso agli atti allegati ad una delibera (nella specie, elaborati grafici e tavole di progetto) anche se il titolare del diritto di accesso abbia già ottenuto copia della delibera stessa, atteso che, ai sensi dell’art. 5 del DPR 27 giugno 1992, n. 352, che regolamenta le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi «l’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento» (Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 188).

La disposizione oggi vige nel DPR 12 aprile 2006, n. 184, cioè nel regolamento della 241/1990 aggiornato e modificato.