puntodelibere - Quesiti e risposte n. 40

QUESITI E RISPOSTE

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n. 40 - 21 dicembre 2018

Categoria 0 - PUÒ UN COLLEGIO SUPERARE IL PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN UN’ISTRUTTORIA? 

D. Come si deve comportare il consesso quando si discosta dalla proposta dell’ufficio istruttore, che dichiara la legittimità della proposta, e che cosa deve essere espresso nella motivazione e nelle premesse?

R. La proposta di deliberazione è presentata dall'unità organizzativa responsabile  (UOR) a valle di un’attenta istruttoria resa dal responsabile del procedimento amministrativo (RPA). Quest’ultimo attesta la regolarità tecnico-amministrativa e/o contabile, prescritta dalle fonti interne dell’ordinamento (Statuto e Regolamento generale di Ateneo). In sede di discussione, può però accadere che la proposta possa essere sostanzialmente modificata da parte del collegio.
Da un punto di vista logico, la proposta di deliberazione dovrebbe fermarsi all'enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto, alla formulazione dei pareri e alla enucleazione della motivazione, lasciando poi la responsabilità del contenuto della deliberazione direttamente ai componenti del collegio. È, infatti, l’organo deliberante che assume la decisione e che, pertanto, segue il proprio iter logico e argomentativo.
Tuttavia, a valle dell’istruttoria, il responsabile del procedimento propone uno o più deliberati, che poi il consesso deciderà se fare propri. Infatti, ragioni di opportunità e ragioni di economia procedimentale fanno sì che l’ufficio istruttore sovente predisponga anche una bozza di deliberazione, compiendo in qualche modo una sorta di ultra petitum rispetto a quanto richiestogli dal ruolo, ma apprezzato e utile.
Veniamo ora al quesito. Nel caso in cui l’organo si discosti sostanzialmente dalla bozza di deliberazione resa dal RPA, l’organo non sfugge alla regola di dover motivare in maniera adeguata e sufficientemente circoscritta, le ragioni sottese a tale scelta, che portano a disancorarsi dall'impostazione offerta dall'ufficio istruttore che, sul punto, aveva reso l’attestazione di regolarità tecnico-giuridica. In poche parola, il collegio deve rendere trasparenti le ragioni del proprio iter logico-giuridico che hanno condotto alla decisione deliberata.
La questione non è di poco conto. Infatti, da essa conseguono i profili di responsabilità ascrivibili in capo ai diversi soggetti. Accade, infatti, nella prassi, che gli originali delle istruttorie vengano conservati solo in cartaceo e spesso gli ordini del giorno degli organi siano costituiti facendo riferimento alla materia o alle macro strutture in cui si articola la singola organizzazione, con il rischio che la versione originale di un’istruttoria possa confluire in un documento (il verbale) in forma e in sostanza completamente diverse dalla stesura originaria. Pur consentendo la possibilità di risalire all'estensore del provvedimento e ascrivendo quindi a lui anche possibili profili di responsabilità per provvedimenti successivamente censurati dall'autorità giudiziaria competente, dev'essere chiarito che tale responsabilità si proietta sulla versione proposta, non sulla deliberazione cambiata in maniera sostanziale. E tali cambiamenti devono essere adeguatamente motivati.
L’obbligo risponde, quindi, al principio generale della massima trasparenza che gli atti amministrativi devono garantire, oltre che definire con esatta puntualità le diverse posizioni che i soggetti attori hanno avuto nei diversi momenti in cui si è formata la volontà dell’organo, espressa poi con il provvedimento finale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 «L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale». Il legislatore, che pone il responsabile come “guida” del procedimento, precisa quindi che l’eventuale discostamento dal parere del responsabile medesimo deve essere supportato da una motivazione esternativa dell’iter logico seguito dall'organo competente per l’adozione del provvedimento finale.
Tale principio è stato ribadito e confermato anche dalla giurisprudenza. Tra le altre, ad esempio, così sancisce il TAR Veneto, sez. I, sentenza 20 luglio 2005 n. 2902: «In tema di approvazione e finanziamento di progetti ed in presenza di un unico organo legittimato a valutare i progetti e a compilare la relativa graduatoria, alla stregua dei principi generali che disciplinano il procedimento amministrativo, così come modificati con la legge 11 febbraio 2005, n. 15 l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale può discostarsi dall'esito dell'istruttoria purché previa adeguata motivazione (nella specie trattavasi di progetti relativi a piani di formazione aziendale dove la valutazione dei progetti e la compilazione della relativa graduatoria era demandata ad un "nucleo indipendente di valutazione" al quale fa riferimento l'allegato alla delibera della Giunta regionale del Veneto n. 484 del 2001; il collegio ha affermato che l'azione dell'autorità emanante non è rigorosamente vincolata alle risultanze ricavabili dall'attività del nucleo di valutazione)».

Consiglio salvavita di puntodelibere: la motivazione deve essere direttamente proporzionale al grado di discostamento dalle risultanze dell’istruttoria. Maggiore è il grado, tanto più lunga e articolata dovrà risultare la motivazione, che dovrà necessariamente fare riferimento al parere rilasciato dal responsabile dell'istruttoria sul testo originario.